Quali sono i limiti di sospensione dell’atto in materia di contenzioso esattoriale?
La sospensione dell’atto esattoriale rappresenta uno strumento importante nel contenzioso tributario, volto a garantire la tutela del contribuente durante la fase di impugnazione. Tuttavia, tale sospensione non è automatica né illimitata, ma soggetta a specifiche condizioni e limiti normativi. In questo articolo analizziamo i principali vincoli e le modalità operative della sospensione dell’atto nel contenzioso esattoriale.
In sintesi
- La sospensione dell’atto esattoriale può essere richiesta in sede di ricorso al giudice tributario.
- Non tutti gli atti sono sospendibili: ad esempio, le cartelle di pagamento possono essere sospese solo in casi particolari.
- La sospensione è subordinata alla valutazione del giudice, che valuta il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- In alcuni casi la sospensione può essere concessa solo dietro prestazione di idonea garanzia.
- La normativa di riferimento principale è contenuta nel D.Lgs. 546/1992 e nel D.P.R. 602/1973.
- La mancata sospensione non preclude la possibilità di impugnare l’atto e di ottenere successivamente l’annullamento o la riforma.
Cos’è la sospensione dell’atto esattoriale
La sospensione dell’atto esattoriale consiste nella temporanea sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto stesso, come ad esempio una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo. Questo meccanismo tutela il contribuente che impugna l’atto, evitando che l’esecuzione coattiva proceda prima della decisione definitiva del giudice tributario.
Normativa di riferimento
La disciplina della sospensione è principalmente contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola il processo tributario, e nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le modalità di riscossione delle imposte. In particolare, l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, salvo diverse disposizioni specifiche.
Limiti alla sospensione
Non tutti gli atti sono sospendibili e la sospensione è soggetta a limiti specifici:
- Cartelle di pagamento: la sospensione è possibile solo in presenza di gravi motivi e su richiesta motivata del contribuente.
- Avvisi di accertamento esecutivi: possono essere sospesi più facilmente rispetto alle cartelle, ma sempre a discrezione del giudice.
- Garanzie: in alcuni casi il giudice può richiedere la prestazione di garanzie idonee a coprire il credito erariale durante il periodo di sospensione.
- Termini temporali: la sospensione ha carattere temporaneo e può essere revocata in qualsiasi momento se vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato la concessione.
Procedura per richiedere la sospensione
La richiesta di sospensione deve essere formulata contestualmente al ricorso o in un momento successivo, secondo le modalità previste dal processo tributario. Il giudice valuta la richiesta sulla base di due criteri fondamentali:
- Fumus boni iuris: la fondatezza apparente del ricorso;
- Periculum in mora: il rischio di un danno grave e irreparabile per il contribuente in caso di esecuzione immediata.
Conseguenze della mancata sospensione
La mancata concessione della sospensione non impedisce al contribuente di proseguire con il giudizio e di ottenere eventualmente l’annullamento o la modifica dell’atto impugnato. Tuttavia, in assenza di sospensione, l’ente esattore può procedere con le azioni esecutive, come pignoramenti o iscrizioni di ipoteca.
Documenti utili
- Testo del D.Lgs. 546/1992 (Processo tributario)
- Testo del D.P.R. 602/1973 (Riscossione delle imposte)
- Modelli di ricorso per sospensione dell’atto esattoriale
- Linee guida dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
FAQ
Quando è possibile chiedere la sospensione di una cartella di pagamento?
La sospensione può essere richiesta in presenza di gravi motivi e deve essere valutata dal giud
Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del caso concreto è necessario un esame della documentazione e un colloquio professionale.

Lascia un commento