Quali sono i limiti di sospensione dell’atto in materia di contenzioso esattoriale?
In materia di contenzioso esattoriale, la sospensione dell’atto impositivo o esecutivo è regolata da specifiche norme che ne definiscono i limiti e le condizioni.
**1. Sospensione automatica con ricorso:**
– Presentando un ricorso in Commissione Tributaria contro un atto impositivo (ad esempio, un avviso di accertamento), non si determina automaticamente la sospensione dell’esecuzione dell’atto.
– Tuttavia, per gli atti esecutivi (ad esempio, cartelle di pagamento), il ricorso può comportare la sospensione dell’esecuzione solo se viene richiesta e concessa la sospensione.
**2. Sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992:**
– L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 prevede che la Commissione Tributaria può disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, su istanza del ricorrente, quando sussistono gravi motivi e non ne deriva un pregiudizio per l’erario.
– La sospensione ha effetto fino alla definizione del giudizio di primo grado.
**3. Limiti temporali:**
– La sospensione può essere concessa solo per un periodo limitato, generalmente fino alla definizione del giudizio di primo grado.
– Non è prevista una sospensione automatica per tutta la durata del contenzioso, salvo casi particolari.
**4. Sospensione in caso di istanza di rateizzazione:**
– In presenza di istanze di rateizzazione del debito, l’agente della riscossione può sospendere l’esecuzione dell’atto esattoriale fino alla definizione della richiesta, ma tale sospensione è limitata nel tempo e subordinata al rispetto di determinate condizioni.
**5. Sospensione per motivi di salute o gravi difficoltà:**
– In casi eccezionali, come gravi motivi di salute del contribuente o situazioni di particolare difficoltà economica, può essere richiesta la sospensione dell’esecuzione, ma sempre con valutazione discrezionale dell’ente impositore o della Commissione Tributaria.
**6. Sospensione in caso di opposizione all’esecuzione:**
– L’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 e ss. c.p.c.) può comportare la sospensione dell’esecuzione forzata, ma si tratta di un procedimento diverso dal contenzioso tributario.
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**In sintesi:**
– La sospensione dell’atto in materia di contenzioso esattoriale non è automatica con il ricorso.
– Può essere concessa dalla Commissione Tributaria su istanza motivata, valutando gravi motivi e l’assenza di pregiudizio per l’erario.
– È limitata temporalmente e generalmente riguarda solo il giudizio di primo grado.
– Esistono ulteriori forme di sospensione legate a rateizzazioni o opposizioni all’esecuzione, con regole specifiche.
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Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.

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