Quali sono i limiti di cartella di pagamento in materia di contenzioso esattoriale?

Quali sono i limiti di cartella di pagamento in materia di contenzioso esattoriale?

In materia di contenzioso esattoriale, i limiti relativi alla cartella di pagamento riguardano principalmente gli importi entro i quali è possibile instaurare un giudizio davanti alle Commissioni Tributarie o, in alcuni casi, davanti al giudice ordinario, nonché i termini e le modalità di impugnazione.

Ecco i principali aspetti da considerare:

1. **Importo minimo per l’impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP)**
In linea generale, non esiste un importo minimo per impugnare una cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Tuttavia, per alcune controversie di modesta entità, è previsto un limite di valore sotto il quale non è ammesso il ricorso, o il ricorso può essere dichiarato inammissibile. Ad esempio, per alcune tipologie di atti, la legge prevede un valore minimo di 1.000 euro (art. 19 del D.Lgs. 546/1992).

2. **Competenza per valore**
– Per controversie di valore fino a 20.000 euro, la competenza spetta alla Commissione Tributaria Provinciale.
– Per controversie di valore superiore a 20.000 euro, la competenza spetta alla Commissione Tributaria Regionale.

3. **Termini di impugnazione**
La cartella di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica o dalla data in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza (art. 19 D.Lgs. 546/1992). Trascorso tale termine, la cartella diventa definitiva ed esecutiva.

4. **Limiti di impugnazione per importi inferiori**
Per importi molto bassi, in alcuni casi, l’Agente della Riscossione può non emettere la cartella o può essere previsto un procedimento semplificato. Tuttavia, non esistono limiti assoluti di importo sotto i quali la cartella non può essere impugnata.

5. **Eccezioni e casi particolari**
– Per le somme inferiori a 1.000 euro relative a tributi locali, spesso si applicano procedure semplificate o si prevede che l’ente locale non proceda con la riscossione coattiva.
– Per le somme inferiori a 20 euro, in alcuni casi, l’Agente della Riscossione può non procedere con l’emissione della cartella.

6. **Riscossione coattiva e prescrizione**
È importante considerare anche i termini di prescrizione della cartella di pagamento (generalmente 5 anni) e i limiti per la riscossione coattiva.

**In sintesi:**
Non esistono limiti rigidi di importo sotto i quali la cartella di pagamento non può essere impugnata, ma la competenza delle Commissioni Tributarie e le modalità di impugnazione variano in base al valore della controversia. È fondamentale agire entro i termini previsti per evitare la definitività della cartella.

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Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.