Quando è illegittimo sospensione dell’atto nel contenzioso esattoriale?

Quando è illegittimo sospensione dell’atto nel contenzioso esattoriale?

Nel contenzioso esattoriale italiano, la sospensione dell’atto di riscossione (ad esempio, l’iscrizione a ruolo, l’intimazione di pagamento, il fermo amministrativo, il pignoramento) può essere considerata illegittima in diverse ipotesi, tra cui:

1. **Mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge**:
La sospensione è legittima solo se prevista espressamente dalla normativa e nei casi in cui il contribuente abbia presentato ricorso o istanza con effetti sospensivi. Ad esempio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 602/1973, la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria non sospende automaticamente l’esecuzione dell’atto esattoriale, salvo che non sia concessa espressamente la sospensione.

2. **Sospensione senza provvedimento motivato**:
La sospensione deve essere disposta con un provvedimento formale e motivato da parte dell’ente impositore o dell’agente della riscossione. Una sospensione disposta in modo generico, senza motivazione, può essere illegittima.

3. **Sospensione in assenza di ricorso o istanza valida**:
Se la sospensione viene concessa senza che il contribuente abbia presentato un ricorso o una specifica istanza di sospensione, oppure in assenza di presupposti normativi, la sospensione è illegittima.

4. **Sospensione oltre i termini previsti**:
La sospensione deve rispettare i limiti temporali stabiliti dalla legge o dal provvedimento che la concede. Una sospensione protratta oltre i termini può essere considerata illegittima.

5. **Sospensione in presenza di atti non impugnabili o non sospendibili**:
Alcuni atti esattoriali, come ad esempio le cartelle di pagamento per importi inferiori a determinate soglie o atti definitivi, potrebbero non essere sospendibili. La sospensione in tali casi è illegittima.

In sintesi, la sospensione dell’atto nel contenzioso esattoriale è illegittima quando viene disposta senza fondamento normativo, senza motivazione, senza ricorso o istanza valida, o in violazione dei termini e delle condizioni previste dalla legge. In tali casi, il contribuente può agire per far dichiarare l’illegittimità della sospensione e per ottenere la ripresa della riscossione.


Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.