Quando è illegittimo accertamento sintetico e redditometro in materia di contenzioso esattoriale?

Quando è illegittimo accertamento sintetico e redditometro in materia di contenzioso esattoriale?

**Accertamento sintetico e redditometro: quadro generale**

L’accertamento sintetico, e in particolare il cosiddetto “redditometro”, è uno strumento utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per determinare il reddito imponibile del contribuente in base a parametri presuntivi, quali spese sostenute, consumi e altri indicatori di capacità contributiva. Questo metodo si applica quando il reddito dichiarato appare manifestamente inferiore rispetto a tali indicatori.

**Quando è illegittimo l’accertamento sintetico**

L’accertamento sintetico è illegittimo, in linea generale, quando:

1. **Mancanza di congruità e proporzionalità**
Se gli elementi presuntivi utilizzati non sono congrui rispetto alla situazione economica reale del contribuente, o se la presunzione è eccessivamente gravosa e non supportata da dati oggettivi, l’accertamento può essere considerato illegittimo.

2. **Assenza di adeguata motivazione**
Secondo lo Statuto del contribuente (L. 212/2000), l’atto impositivo deve essere motivato in modo chiaro e specifico. Se l’ufficio non indica con precisione le ragioni della presunzione e i criteri adottati, l’accertamento è viziato.

3. **Violazione del principio del contraddittorio**
L’accertamento sintetico deve rispettare il diritto del contribuente a partecipare al procedimento e a fornire elementi a sua difesa. L’omesso o insufficiente contraddittorio può rendere illegittimo l’atto.

4. **Dati non aggiornati o non pertinenti**
L’utilizzo di dati non aggiornati o non pertinenti alla reale capacità contributiva del contribuente può invalidare l’accertamento.

5. **Mancata considerazione di redditi già dichiarati o giustificati**
Se il contribuente dimostra con documentazione valida la congruità del reddito dichiarato, l’accertamento sintetico non può essere confermato.

**Redditometro: criticità specifiche**

Il redditometro, in quanto modello presuntivo basato su parametri standardizzati, può essere illegittimo se:

– I parametri utilizzati non sono adeguatamente personalizzati o non tengono conto delle specificità del contribuente (ad esempio, situazioni familiari, eventi straordinari, fonti di reddito lecite non considerate).

– Non viene effettuata una verifica puntuale e documentale delle spese e dei consumi indicati.

– Si applica in modo automatico e generalizzato senza un’analisi caso per caso.

**Orientamenti di giurisprudenza**

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l’accertamento sintetico deve essere supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti, e che il contribuente ha diritto a fornire prove contrarie. L’assenza di tali presupposti rende l’accertamento illegittimo.

**Conclusioni operative**

In sede di contenzioso, per contestare un accertamento sintetico o redditometro è fondamentale verificare:

– La correttezza e la completezza della motivazione dell’atto.
– La congruità e l’attualità degli elementi presuntivi utilizzati.
– Il rispetto del contraddittorio e la possibilità di fornire documentazione difensiva.
– La presenza di eventuali errori o omissioni nella valutazione delle spese e dei redditi.

Solo in presenza di tali vizi l’accertamento può essere impugnato con successo.


Studio Legale Artax – Avv. Giulio Risso

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